Didattica a distanza nella scuola primaria: il problema della privacy

Quali programmi soddisfano le indicazioni del Garante della privacy previste nel con il provvedimento del 26 marzo 2020.

didattica a distanzaAttuare modalità didattiche a distanza nella scuola primaria non è sicuramente semplice. Specialmente in questo periodo, nel quale gli insegnanti sono indotti ad avviare delle attività formative in remoto a causa dell’emergenza Covid-19 senza un’adeguata formazione. I docenti provano, così, a sperimentare nuove attività formative utilizzando gli strumenti digitali che meglio conoscono. Molti ricorrono ad applicazioni per videochiamate o a chat come Whatsapp o Skype, senza prestare attenzione a come questi servizi web raccolgono e usano i dati dei loro utenti.

Per inquadrare correttamente il problema della privacy occorre porsi la seguente domanda:

Whatsapp come guadagna?

Il servizio, fornito a oltre un miliardo e mezzo di utenti, è gratuito e senza pubblicità. Come fa Whatsapp a coprire i costi e, addirittura, a realizzare un utile? Probabilmente utilizza i dati degli utenti per profilarli e offrire inserzioni pubblicitarie personalizzate magari anche in altri servizi con Facebook.

Si può dedurre quindi che servizi web come Whatsapp, dal lato della privacy, non sarebbero da utilizzare per attuare delle attività didattiche con gli studenti minorenni.

Cosa dice il Garante della privacy con il provvedimento del 26 marzo 2020: “Didattica a distanza: prime indicazioni”?

Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico … . Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.”. (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784)

Quindi le scuole possono utilizzare i dati per fini istituzionali senza richiedere uno specifico consenso.

Quali piattaforme web vanno bene?

Il Garante prosegue precisando:

Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di ‘classi virtuali’, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo ‘social’ tra docenti, studenti e famiglie. Alcune piattaforme offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica. Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, dunque, opportuno includere, oltre al’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento).

“… Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e ‘generaliste’, che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti … . Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi … che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

” … Ancora, con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore.”

Non sembrerebbe, quindi, corretto l’uso di applicazioni ‘generaliste’ come whatsapp per attività di didattica a distanza. Anzi quando si parla di “classi virtuali’, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo ‘social’ tra docenti, studenti e famiglie” sembrerebbe che faccia riferimento ad applicazioni come Google Classroom e Hangouts Meet.

Entrambe la applicazioni (Google Classroom e Hangouts Meet) sono incluse nella piattaforma di Google C Suite for Education.

Qual è la politica sulla privacy di G Suite for Education

Se correttamente usata (di seguito vedremo cosa intendo) la piattaforma G Suite for Education sembra rispondere perfettamente a quanto indicato dal Garante della privacy con il Provvedimento del 26 marzo 2020.

In effetti, la suite software di Google comprende due diverse categorie di servizi:

  1. i servizi principali di Google, compresi nel contratto di G Suite for Education con le scuole, quali: Classroom, Drive e Documenti, Gmail, Calendar, Hangouts Meet, Keep, Sites;
  2. i servizi aggiuntivi, predisposti per tutti gli utenti, che possono essere utilizzati per fini didattici dagli account G Suite for Education, se autorizzati dal’amministratore, come: Foto, YouTube, Maps, Tour Creator, Blogger, Gruppi, Libri.

Mentre per i servizi principali Google utilizza le informazioni personali esclusivamente per consentirne l’uso, la gestione e la protezione, per i servizi aggiuntivi, le informazioni raccolte possono essere utilizzate anche per offrire contenuti personalizzati (per esempio banner pubblicitari) oppure per condividerle tra gli altri servizi di Google (https://gsuite.google.com/intl/it/terms/user_features.html).

Se una scuola decide di utilizzare solo i servizi principali di G Suite for Education il suo operato si allinea perfettamente a quanto indicato dal Garante, in particolare al punto in cui prescrive “si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione“.

Spetterà pertanto agli amministratori di G Suite for Education disattivare tutti i servizi aggiunti di Google per gli utenti studenti. Alcuni di queste applicazioni potranno, comunque, restare attive per i docenti o gli studenti maggiorenni, ma sarà necessario fornire un adeguata informativa e, eventualmente, richiedere il consenso espresso.

Come disattivare i servizi aggiuntivi di Google?

Leggi l’articolo: Disattivare i servizi aggiuntivi di Google

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